A DECORRERE DAI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2026 È POSSIBILE VERSARE ANCHE TRAMITE MODELLO F24: LE INFORMAZIONI DA CONOSCERE
A decorrere dai contributi relativi al 2026 (1° rata contributo minimo del 1° giugno 2026, 2° rata contributo minimo del 2 novembre 2026 ed eccedenze contributive del prossimo PCE 2026) la Cassa Dottori Commercialisti - in aggiunta all'SDD, PagoPa e MAV - introduce la possibilità di effettuare il pagamento tramite Modello F24, ampliando le modalità di versamento a disposizione dei Dottori Commercialisti.
Le rate delle eccedenze contributive 2025 in scadenza il 30/06/2026 (3° rata) e 30/09/2026 (4° rata) devono continuare ad essere versate con la modalità già scelta in sede di PCE 2025 (SDD, PagoPA o MAV).
Questa ulteriore modalità di pagamento sarà attiva dal 4 maggio 2026 per la prima rata dei contributi minimi 2026, in scadenza il 1° giugno 2026.
A coloro che non hanno attivato la delega permanente di addebito diretto in conto, oppure che la revochino con il servizio PCM (quest’anno attivo dal 1° aprile al 22 aprile), dal 4 maggio il servizio PPC consentirà di generare, oltre al MAV o PagoPA, anche il modello F24 contenente tutti i dati PERSONALIZZATI che devono essere OBBLIGATORIAMENTE e FEDELMENTE riportati nella delega di pagamento
In analogia a quanto già avviene nella gestione delle consuete modalità di pagamento (SDD, MAV e PagoPA), l’imputazione dei versamenti effettuati con il Modello F24 è completamente automatizzata. Pertanto, è fondamentale rispettare pedissequamente i passaggi qui illustrati per utilizzare correttamente questa nuova modalità di pagamento. In caso di errore nella compilazione, infatti, i versamenti effettuati con F24 saranno imputati secondo quanto di seguito descritto.
Scelta della modalità di pagamento
La scelta avviene attraverso i Servizi Online della Cassa:
CONTIBUTI MINIMI 2026
  • PCM (dal 1° aprile al 22 aprile 2026) per l’addebito diretto in c/c dei contributi minimi, oppure
  • PPC (dal 4 maggio 2026) per generare (alternativamente) il PagoPA, MAV o F24, per i contributi minimi
ECCEDENZE CONTRIBUTIVE 2026
  • PCE 2026
Accettazione termini e condizioni
Pagando con il Modello F24 si accettano gli specifici "Termini e Condizioni" di tale modalità di versamento disponibili cliccando qui.
Disattivazione dell'addebito diretto in conto (SDD)

Importante: Per i contributi minimi, la modalità di pagamento tramite Modello F24 - così come per PagoPa e MAV - non è compatibile con la delega permanente di addebito diretto (SDD).
Pertanto, chi intendesse pagare i contributi minimi tramite Modello F24 deve preventivamente disattivare eventuali SDD, utilizzando il servizio online PCM, entro il 22 aprile 2026.
Per revocare la delega permanente di addebito diretto (SDD) è sufficiente accedere al Servizio Online PCM - Pagamento Contributi Minimi, e selezionare la revoca come indicato nell'immagine di seguito.
In assenza di revoca dell’SDD, non sarà possibile pagare i contributi minimi con il Modello F24, con il MAV o il PagoPa.
Generazione del Modello F24 (DAL 4 MAGGIO 2026)
Se si è optato per la modalità di pagamento con F24, è necessario accedere, dal 4 maggio 2026, al servizio PPC per generare il Modello F24 personalizzato e precompilato, contenente tutti i dati obbligatori e necessari per effettuare correttamente il versamento. Una volta generato il modello F24 precompilato, il pdf sarà reso disponibile nell’area “documenti” dei servizi online.
La delega F24 utilizzata per il versamento deve obbligatoriamente riportare tutti i dati presenti nel Modello F24 personalizzato e precompilato, generato per la specifica scadenza contributiva dalla Cassa, e reso disponibile nella propria area riservata, tra cui:
Codice fiscale
Il codice fiscale dell'Iscritto
Codice Ente 0015
Identificativo dell'Ente
Codice tributo E150
Unico per tutte le scadenze
Importo esatto da versare
Riferito all’obbligazione contributiva nella sua interezza (non è possibile, infatti, versare importi relativi a singoli contributi)
Codice posizione di 9 cifre
Univoco per ogni singola scadenza contributiva e strettamente personale (non deve essere utilizzato quello di altri Dottori Commercialisti), in quanto elaborato per abbinare automaticamente l’importo versato al codice fiscale dell’Iscritto e alla singola scadenza contributiva.
Periodo di riferimento
Nei campi "da mm/aaaa a mm/aaaa" indicare il mese di gennaio e l'anno di versamento (ad es. 01/2026) e il mese di dicembre e l'anno di versamento (ad es. 12/2026).
L'importanza del codice posizione
Il codice posizione è, quindi, l'elemento cardine che consente di collegare in modo corretto il pagamento allo specifico obbligo contributivo. Si tratta di un codice numerico univoco e personale, generato dalla Cassa per ogni scadenza per abbinare il versamento al soggetto obbligato, allo specifico adempimento e alla scadenza.

IMPORTANTE:
  1. Il "codice posizione" non deve essere confuso con il "codice Cassa"
  1. Ogni Dottore Commercialista ha un codice posizione differente per ciascuna scadenza contributiva
  1. Ogni scadenza contributiva ha un codice posizione diverso per ciascun Dottore Commercialista
Generazione automatica
Il codice posizione viene fornito esclusivamente dal servizio online PPC all’interno dell’area riservata di ciascun Iscritto, ed è riportato nel modello F24 personalizzato generato dal sistema.
Utilizzo mono-scadenza
È utilizzabile esclusivamente per la scadenza cui è associato.
Ad esempio, lo stesso Dottore Commercialista ha un codice posizione per la prima rata dei contributi minimi differente da quello della seconda rata.
Inserimento nel campo apposito
Il codice deve essere inserito nell'apposito campo "codice posizione" del Modello F24 ed ognuno deve utilizzare il proprio codice posizione personale.
Registrazione del versamento e posizione contributiva

Importante:
Poiché la Cassa è un soggetto estraneo al sistema di riscossione, fino all’acquisizione del flusso telematico proveniente dall’Agenzia delle Entrate, differito generalmente di circa due settimane dal momento del pagamento, i versamenti sono considerati come non effettuati. Di conseguenza, non possono essere riconosciuti trattamenti pensionistici e interventi assistenziali, né rilasciati certificati di regolarità contributiva, anche nel caso in cui la mancata trasmissione del flusso sia dovuta a problemi tecnici dell’Agenzia delle Entrate.
L'estratto conto contributivo individuale sarà aggiornato solo una volta che la Cassa avrà ricevuto il flusso da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, per verificare l'acquisizione del versamento, è necessario consultare periodicamente il proprio estratto conto.
Quindi, nelle more del riversamento delle somme da parte dell’Agenzia:
Non è considerata valida alcuna documentazione trasmessa dall'interessato a comprova dell’avvenuto pagamento.
La data del versamento della contribuzione dovuta, e dei relativi accessori, corrisponde alla data del versamento riportata nel flusso telematico ricevuto da Agenzia delle Entrate (pari alla data di esecuzione della delega).
I tempi stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi della CNPADC, sospesi per la regolarizzazione della posizione contributiva, riprendono a decorrere dalla data di acquisizione del flusso telematico da Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta regolarizzazione.
Punti di attenzione sulla compilazione del Modello F24

Cosa succede se vengono riportati nella delega F24 dati difformi da quelli presenti nel modello F24 generato per la singola scadenza contributiva all’interno dell'Area personale?

N.B. la Cassa si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali versamenti anomali
Versamento inferiore a quanto dovuto
Il versamento è ripartito automaticamente fino al totale assolvimento degli adempimenti dovuti e già accertati alla data del versamento, collegati al codice posizione, secondo la sequenza di seguito indicata:
1
sanzioni
2
interessi
3
contributo di maternità
4
contributo integrativo
5
contributo soggettivo
Versamento superiore a quanto dovuto
Il versamento è ripartito secondo le seguenti modalità:
A - La somma residua rispetto al dovuto relativo all’adempimento identificato dal “codice posizione” è destinata a copertura degli adempimenti già scaduti e relativi a contributi dovuti e accertati, in ordine di scadenza, nell'anno di effettuazione del versamento.
B - L’eventuale ulteriore somma residua è ripartita, a partire dall’annualità meno recente e sempre nel rispetto dei termini di prescrizione pro tempore vigenti, sugli adempimenti dovuti già scaduti e relativi a contributi già accertati alla data del versamento, in ordine di scadenza.
C - L’eventuale ulteriore somma eccedente sarà destinata a contributo soggettivo, qualora dovuto, degli anni di competenza del codice posizione, fino al raggiungimento dell'aliquota massima possibile del 100% partendo da quello meno recente.
D - L’eventuale ulteriore eccedenza rispetto all’imputazione di cui sopra è acquisita e contabilizzata sull’estratto conto del professionista “in conto futuri adempimenti contributivi dovuti”, non è oggetto di rimborso e le somme incassate in eccesso sono considerate infruttifere.

Cosa succede se l’iscritto riporta nell’F24 dati difformi da quelli presenti nel modello F24 generato per la singola scadenza contributiva all’interno dell'Area personale?
Codice Ente errato
Nel caso in cui il codice Ente inserito sia errato e non corrisponda a quello indicato dalla Cassa, la somma versata sarà trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, all'Ente corrispondente.
In tale eventualità, sarà in capo a chi ha eseguito il versamento l'onere di procedere al recupero delle somme versate e non dovute all'altro Ente.
Codice posizione inesistente
La somma sarà destinata a copertura degli adempimenti dovuti e accertati, già scaduti, in ordine di scadenza, nell’anno di effettuazione del versamento, di seguito indicati:
1
sanzioni
2
interessi
3
contributo di maternità
4
contributo integrativo
5
contributo soggettivo
Le eventuali ulteriori somme residue saranno ripartite automaticamente come previsto alle lettere B, C e D