Poiché la Cassa è un soggetto estraneo al sistema di riscossione, fino all’acquisizione del flusso telematico proveniente dall’Agenzia delle Entrate, differito generalmente di circa due settimane dal momento del pagamento, i versamenti sono considerati come non effettuati. Di conseguenza, non possono essere riconosciuti trattamenti pensionistici e interventi assistenziali, né rilasciati certificati di regolarità contributiva, anche nel caso in cui la mancata trasmissione del flusso sia dovuta a problemi tecnici dell’Agenzia delle Entrate.